Prima convocazione il 29 gennaio

Come funziona di preciso l'elezione del Presidente della Repubblica

Come funziona di preciso l'elezione del Presidente della Repubblica
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Ieri, 14 gennaio, sono state ufficializzate le dimissioni di Giorgio Napolitano da Presidente della Repubblica; un mandato innaturalmente lungo, quello di “Re Giorgio”, dovuto alla rielezione avvenuta nel 2013, fatto senza precedenti nella storia repubblicana, a cui, dopo due anni e tanti momenti impegnativi, Napolitano ha deciso di porre termine. Al di là dei giudizi, decisamente vari e spesso anche coloriti, sull’operato dell’ex inquilino del Quirinale, il dato di fatto più ineludibile, adesso, riguarda l’imminente e necessaria scelta di un nuovo capo dello Stato: i nomi - come prassi politica e mediatica vogliono - rimbalzano senza sosta, sempre più numerosi e sempre meno credibili, e, chiunque siano i soggetti che realmente parteciperanno all’agone per diventare Presidente della Repubblica, dovranno passare per un procedimento elettorale articolato e complesso.

Le tempistiche. Innanzitutto, i riferimenti legislativi che regolano l’elezione del Presidente della Repubblica arrivano direttamente dalla Costituzione, con gli articoli 83, 84, 85 e 86. La grande macchina prende avvio con il termine del mandato del Presidente in carica, oppure, come nel caso di Napolitano, con le dimissioni; dal momento dell’ufficializzazione di questi passaggi, il Presidente della Camera (oggi, Laura Boldrini) ha 15 giorni per convocare il Parlamento (in seduta congiunta, ovvero sia deputati che senatori) affinché si provveda all’elezione del nuovo Presidente: nel caso odierno, quindi, la convocazione parlamentare dovrà arrivare entro il 29 gennaio, e sarà proprio questo il giorno in cui - ha fatto sapere l’amministrazione della Camera - avverrà la prima riunione plenaria; nel frattempo, in questo tempo di vacanza presidenziale, tutte le funzioni e gli adempimenti del Quirinale vengono espletati dal Presidente del Senato (oggi, Pietro Grasso).

Chi vota. L’elezione del Presidente della Repubblica è un esempio di democrazia nel nostro Paese, poiché non sono i cittadini a votare, bensì i rappresentanti scelti dallo stesso corpo elettorale alle ultime elezioni politiche, ovvero i deputati della Camera (630) e i senatori (315), a cui vanno aggiunti i senatori a vita (che al momento sono 6), e i 3 rappresentanti di ciascuna regione, eccezion fatta per la Valle d’Aosta che ha diritto ad un solo membro; il totale quindi, per questa tornata, è di 1009 elettori.

Come si vota. La modalità di voto del Presidente della Repubblica (che avviene presso la Camera) è detta “con scrutinio segreto a chiamata nominale”, ovvero ciascun elettore viene chiamato per nome, uno alla volta, e dovrà recarsi presso degli appositi seggi creati per l’occorrenza nel mezzo della Camera e, in totale segretezza, scrivere il nome del proprio candidato su un foglio, per poi metterlo all’interno di un’urna; in questo modo, si capisce, è impossibile ricollegare uno specifico voto al rispettivo elettore. Terminata questa fase, si procede con lo spoglio delle schede, attuato dal Presidente della Camera, che a voce alta legge tutti quanti i voti effettuati.

I quorum da raggiungere. Ora, non è sufficiente che un determinato candidato ottenga più voti degli altri affinché possa essere eletto nuovo Presidente della Repubblica, ma deve arrivare ad essere votato da uno specifico numero di elettori. Nello specifico, nei primi tre scrutini è richiesto il raggiungimento di almeno i due terzi del consenso di tutti i votanti, ovvero 672, mentre dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta, il famoso 50+1 (ovvero 505 voti).

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