Che cosa prevede il decreto

Lo "svuota carceri", spiegato

Lo "svuota carceri", spiegato
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Il problema del sovraffollamento delle carceri è questione ampiamente dibattuta in Italia. Dopo gli ennesimi moniti arrivati da Strasburgo pochi mesi fa in materia di diritti fondamentali dell’uomo, si è arrivati alla redazione e fresca approvazione del decreto cosiddetto “svuota carceri”, il quale ha il preciso scopo di ridurre il numero di detenuti affinché il periodo di carcerazione possa svilupparsi in condizioni più umane. Importanti le novità anche rispetto alla carcerazione preventiva, tema da sempre fonte di aspre polemiche nel nostro Paese.

I principi del decreto. Il salva-carceri intende toccare sia coloro che già sono detenuti sia regolare i futuri flussi di ingresso negli istituti di pena. Per quanto riguarda i primi, l’intento è offrire sconti di pena attraverso la modifica di determinati reati, riducendone la massima condanna e quindi il periodo di carcerazione; non solo: a coloro ai quali sarà certificato un periodo di reclusione trascorso in condizioni inumane, spetterà anche un risarcimento. Per quanto riguarda invece i futuri carcerati, anche coloro che subiranno una condanna di tipo detentivo potranno godere della modifica sopra accennata, e ottenere quindi una pena inferiore.

Nello specifico. Per cominciare lo svuotamento, nell’ambito della buona condotta si passa da uno sconto di 60 a uno di 75 giorni ogni sei mesi di detenzione, con valore retroattivo a fino al 2010: solo questa misura permetterà a 3.000 carcerati di uscire immediatamente (a fronte comunque di una preliminare rivalutazione del giudice). In secondo luogo, la nuova legge prevede, per quanto riguarda i casi più lievi di spaccio di stupefacenti, un passaggio della fattispecie da circostanza attenuante ad autonoma figura di reato, così da poterne ridefinire i limiti di pena rendendola decisamente più contenuta; quest’ultimo aspetto riguarderà i futuri flussi detentivi.

Veniamo ora al tema del risarcimento e dello sconto di pena riservato a tutti i carcerati che sono stati reclusi in condizioni inumane; con queste ultime, si intende uno spazio riservato al singolo detenuto inferiore ai 7 metri quadri. Ogni giorno su dieci che il detenuto ha trascorso in celle eccessivamente sovraffollate verrà scontato dal periodo ancora da trascorrere in carcere. Se invece la pena è già stata scontata, riceveranno 8 euro per giornatatrascorsa in quella situazione. La richiesta, però, deve essere fatta entro 6 mesi dalla fine della detenzione. I soldi a disposizione complessivamente sono 20 milioni di euro da qui al 2016.

Importanti novità anche per quanto riguarda la carcerazione preventiva: divieto di custodia cautelare in carcere in caso di pena non superiore ai 3 anni (si potranno applicare solo gli arresti domiciliari), fatti salvi i delitti a elevata pericolosità sociale (tra cui mafia e terrorismo, rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia) ed escluso il caso in cui non ci sia un luogo idoneo in cui svolgere i domiciliari. È questa una delle norme più significative, viste le numerosissime accuse di abuso di misure cautelari fioccate in questi anni le quali, legittime o meno che fossero, sicuramente hanno portato ad un evitabile ulteriore numero di persone in detenzione.

Grosse novità anche in tema di diritto minorile, le cui norme si estenderanno a favore di chi ha fino a 25 anni, e non più 21. Il che significa che se un ragazzo di massimo 25 anni deve scontare una pena per un reato commesso quando era minorenne, questa pena sarà disciplinata dal procedimento minorile e affidata al personale dei servizi minorili, sempre fatta salva la pericolosità sociale.

NON SOLO CARCERE.

Il processo di riforma della Giustizia italiana non si sta tuttavia concentrando esclusivamente sul problema delle carceri. È infatti di pochi giorni fa la pubblicazione di una bozza di legge che ha l’intento di ridisegnare la disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Esattamente come in tema di detenzione, anche quest’ambito è da parecchio tempo sotto lo sguardo minaccioso dell’Europa, la quale ha più volte avuto modo di criticare l’attuale sistema italiano in materia.

Cos’è la responsabilità civile dei magistrati. La responsabilità civile di un magistrato è assunta nei confronti delle parti processuali, o di altri soggetti legati al processo in questione, a causa di eventuali errori o inosservanze compiute dal magistrato stesso nell’esercizio delle sue funzioni. Ad oggi, è disciplinata dalla “legge Vassalli” del 1988, la quale afferma il principio della risarcibilità di qualunque danno conseguente ad un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o negligenza durante il processo; rimangono tuttavia escluse un’eventuale errata interpretazione di una norma o di una situazione di fatto inerente alla causa. Nel caso in cui un cittadino, ritenendo che sussistano i presupposti adeguati, decida di intraprendere un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento, questa è compiuta nei confronti dello Stato, il quale, nel caso dovesse soccombere, ha la possibilità a determinate condizioni di rivalersi direttamente sul magistrato.

Cosa potrebbe cambiare. Nel caso in cui la bozza del Ministro della Giustizia Orlando dovesse effettivamente divenire legge, ci saranno diversi cambiamenti. Resterebbe comunque inamovibile il principio per cui la responsabilità del magistrato è indiretta (ovvero la causa di risarcimento da parte del cittadino è compiuta nei confronti dello Stato e non direttamente del magistrato), ma spariranno le “determinate condizioni” la cui esistenza è necessaria affinché lo Stato possa rivalersi sul magistrato, divenendo questa invece una conseguenza obbligatoria. Non solo, ma verrebbe innalzata la soglia economica su cui lo Stato potrà rivalersi nei confronti del magistrato, passando dal limite massimo di un terzo alla metà dello stipendio (tranne che nelle ipotesi di dolo, rispetto al quale non ci sarebbe alcun limite). Altra importante novità riguarda l’attuale divieto di risarcimento per quanto riguarda errori di interpretazione di norme o fatti: nel caso in cui si trattasse di errore manifesto, anche questo potrà essere oggetto di risarcimento.

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